Trenitalia: verbale di incontro - emergenza COVID-19, esame congiunto
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Le Parti, a fronte della sospensione/riduzione transitoria dell’attività lavorativa, come precisato anche in premessa, non imputabile alla Società né ai lavoratori, confermano la necessità di far ricorso alle prestazioni ordinarie del Fondo a partire dal 30 marzo 2020 e per un numero di settimane stimabili/prevedibili pari a massimo 9, a favore dei dipendenti la cui attività lavorativa viene sospesa/ridotta da fruirsi nelle modalità e tempistiche stabilite dall’art. 19 del citato D.L. n. 18/2020, nonché nelle misure autorizzate dal Comitato Amministratore del predetto Fondo.
24/03/2020