riuniti i giudizi,
dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), nella parte in cui non prevedono, per le indennità di buonuscita erogate dall’Opera previdenza e assistenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, che dall’imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell’indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell’iscritto e l’aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato ai sensi dell’art. 36, numeri 1 e 2 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, cosi come integrato dalla legge 20 marzo 1980, n. 75.
Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge.
12/06/90Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica
29/05/82Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione
08/01/31